Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 dic 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, si applicano le seguenti definizioni:
1)
«stabilimento registrato di materiale germinale», uno stabilimento di materiale germinale diverso da uno stabilimento riconosciuto di materiale germinale, registrato presso l’autorità competente conformemente all’articolo 93, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429;
2)
«stabilimento riconosciuto di materiale germinale», un centro di raccolta dello sperma, un gruppo di raccolta di embrioni, un gruppo di produzione di embrioni, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale, riconosciuto conformemente all’articolo 97 del regolamento (UE) 2016/429;
3)
«bovino» o «animale della specie bovina», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti ai generi Bison, Bos (compresi i sottogeneri Bos, Bibos, Novibos e Poephagus) e Bubalus (compreso il sottogenere Anoa) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;
4)
«suino» o «animale della specie suina», un animale della specie di ungulati Sus scrofa;
5)
«ovino» o «animale della specie ovina», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Ovis nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;
6)
«caprino» o «animale della specie caprina», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Capra nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;
7)
«equino» o «animale della specie equina», un animale di una delle specie di solipedi appartenenti al genere Equus (compresi cavalli, asini e zebre) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;
8)
«certificato sanitario», un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per accompagnare una partita di materiale germinale fino al luogo di destinazione, secondo quanto previsto all’articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429;
9)
«autodichiarazione», un documento rilasciato dall’operatore per accompagnare una partita di materiale germinale fino al luogo di destinazione, secondo quanto previsto agli ;
10)
«banca genetica», un deposito di materiale genetico animale per la conservazione ex situ e l’uso sostenibile delle risorse genetiche di animali terrestri detenuti, gestita da un istituto ospitante autorizzato o riconosciuto dall’autorità competente per lo svolgimento di tali compiti;
11)
«centro di raccolta dello sperma», uno stabilimento di materiale germinale riconosciuto dall’autorità competente, secondo quanto previsto all’, per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di sperma di bovini, suini, ovini, caprini o equini destinato a essere spostato in un altro Stato membro;
12)
«gruppo di raccolta di embrioni», uno stabilimento di materiale germinale costituito da un gruppo di professionisti o da una struttura riconosciuti dall’autorità competente, secondo quanto previsto all’, per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di embrioni concepiti in vivo di bovini, suini, ovini, caprini o equini destinati a essere spostati in un altro Stato membro;
13)
«gruppo di produzione di embrioni», uno stabilimento di materiale germinale costituito da un gruppo di professionisti o da una struttura riconosciuti dall’autorità competente, secondo quanto previsto all’, per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di ovociti e la produzione in vitro, se del caso con seme immagazzinato, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di embrioni di bovini, suini, ovini, caprini o equini, destinati entrambi a essere spostati in un altro Stato membro;
14)
«sperma», l’eiaculato di uno o più animali, tal quale, preparato o diluito;
15)
«ovociti», le fasi aploidi dell’ootidogenesi comprendenti gli ovociti secondari e gli ovuli;
16)
«embrione», lo stadio iniziale dello sviluppo di un animale in grado di essere trasferito in una madre ricevente;
17)
«partita di materiale germinale», la quantità di sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo o embrioni prodotti in vitro spedita da un unico stabilimento riconosciuto di materiale germinale e accompagnata da un unico certificato sanitario;
18)
«stabilimento di trasformazione di materiale germinale», uno stabilimento di materiale germinale riconosciuto dall’autorità competente, secondo quanto previsto all’, per la trasformazione, compreso, se del caso, il sessaggio dello sperma, e lo stoccaggio di sperma, ovociti o embrioni di bovini, suini, ovini, caprini o equini di una o più specie, o di qualsiasi combinazione di tipi di materiale germinale o di specie, destinati a essere spostati in un altro Stato membro;
19)
«centro di stoccaggio di materiale germinale», uno stabilimento di materiale germinale riconosciuto dall’autorità competente, secondo quanto previsto all’, per lo stoccaggio di sperma, ovociti o embrioni di bovini, suini, ovini, caprini o equini di una o più specie, o di qualsiasi combinazione di tipi di materiale germinale o di specie, destinati a essere spostati in un altro Stato membro;
20)
«veterinario del centro», il veterinario responsabile delle attività svolte presso il centro di raccolta dello sperma, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale o il centro di stoccaggio di materiale germinale, come stabilito dal presente regolamento;
21)
«veterinario del gruppo», il veterinario responsabile delle attività svolte da un gruppo di raccolta di embrioni o da un gruppo di produzione di embrioni, come stabilito dal presente regolamento;
22)
«numero di riconoscimento unico», un numero assegnato dall’autorità competente;
23)
«data di revoca del riconoscimento», la data in cui l’autorità competente ha sospeso o revocato il riconoscimento di uno stabilimento riconosciuto di materiale germinale, conformemente all’articolo 100 del regolamento (UE) 2016/429;
24)
«numero di registrazione unico», un numero assegnato a uno stabilimento registrato di materiale germinale.
25)
«impianto di quarantena», una struttura autorizzata dall’autorità competente ai fini dell’isolamento di bovini, suini, ovini o caprini per un periodo almeno pari ai 28 giorni precedenti la loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma;
26)
«stabilimento indenne da (malattia)», uno stabilimento cui è stato riconosciuto tale status conformemente alle prescrizioni di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/689;
27)
«laboratorio ufficiale», un laboratorio situato in uno Stato membro, un paese terzo o un territorio, designato dall’autorità competente conformemente all’ del regolamento (UE) 2017/625 per effettuare le prove di cui agli del presente regolamento;
28)
«IMSOC», un sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali, secondo quanto previsto all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, e attualmente utilizzato al posto del sistema Traces;
29)
«razza a rischio di estinzione», una razza locale che uno Stato membro riconosce come a rischio di estinzione, geneticamente adattata a uno o più sistemi di produzione o ambienti tradizionali in tale Stato membro, e la cui condizione a rischio è scientificamente riconosciuta da un organismo in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie in materia di razze a rischio di estinzione, secondo quanto previsto all’, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012;
30)
«programma di eradicazione approvato», un programma di eradicazione delle malattie attuato in uno Stato membro o in una zona dello stesso, approvato dalla Commissione conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429;
31)
«lotto di animali donatori», un gruppo di animali aventi lo stesso stato sanitario, il cui materiale germinale è raccolto e trasformato nello stesso momento e trasportato insieme.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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