Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 17 dic 2019
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento integra le norme di cui al regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda gli stabilimenti registrati e riconosciuti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti. 2.   La parte II, capo 1, stabilisce prescrizioni per il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini a partire dai quali il materiale germinale di tali animali è spostato in un altro Stato membro, per quanto riguarda: a) le misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza; b) le prescrizioni in materia di sorveglianza; c) le strutture e le attrezzature; d) le responsabilità, le competenze e la formazione specializzata del personale e dei veterinari per le attività degli stabilimenti di materiale germinale; e) le responsabilità dell’autorità competente che riconosce gli stabilimenti di materiale germinale; f) norme speciali per la cessazione delle attività di tali stabilimenti di materiale germinale. 3.   La parte II, capo 2, stabilisce prescrizioni per quanto riguarda: a) le informazioni che l’autorità competente deve riportare nel registro degli stabilimenti registrati di materiale germinale; b) le informazioni che l’autorità competente deve riportare nel registro degli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, nonché le norme relative alla messa a disposizione del pubblico di tale registro quando il materiale germinale di tali animali deve essere spostato tra Stati membri. 4.   La parte II, capo 3, stabilisce: a) norme in materia di obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, nonché prescrizioni in materia di conservazione della documentazione per quanto riguarda il materiale germinale raccolto, prodotto o trasformato in tali stabilimenti dopo la cessazione delle attività; b) prescrizioni in materia di tracciabilità del materiale germinale di: i) bovini, suini, ovini, caprini ed equini; ii) cani (Canis lupus familiaris) e gatti (Felis silvestris catus); iii) animali terrestri diversi da bovini, suini, ovini, caprini ed equini, detenuti in stabilimenti confinati; iv) animali delle famiglie Camelidae e Cervidae. 5.   La parte III, capo 1, stabilisce prescrizioni in materia di sanità animale, comprese deroghe, per i movimenti tra Stati membri di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, precisando: a) le norme per la raccolta, la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di materiale germinale negli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale; b) le prescrizioni in materia di sanità animale per gli animali donatori da cui è stato raccolto il materiale germinale e in materia di isolamento o quarantena di tali animali; c) le prove di laboratorio e di altro tipo che devono essere effettuate sugli animali donatori e sul materiale germinale; d) le prescrizioni in materia di sanità animale per la raccolta, la produzione, la trasformazione, lo stoccaggio e altre procedure nonché per il trasporto di materiale germinale. 6.   La parte III, capo 2, stabilisce, per quanto riguarda i movimenti tra Stati membri di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini: a) le norme relative alla certificazione sanitaria; b) le informazioni che devono figurare nel certificato sanitario; c) le prescrizioni in materia di autodichiarazione; d) gli obblighi di notifica. 7.   La parte III, capo 3, stabilisce prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti tra Stati membri di materiale germinale di: a) cani e gatti; b) animali terrestri diversi da bovini, suini, ovini, caprini ed equini, detenuti in stabilimenti confinati; c) animali delle famiglie Camelidae e Cervidae. 8.   La parte III, capo 4, stabilisce le norme per la concessione di deroghe da parte delle autorità competenti per i movimenti tra Stati membri di materiale germinale a fini scientifici e di materiale germinale immagazzinato presso banche genetiche. 9.   La parte IV stabilisce determinate misure transitorie relative alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE per quanto riguarda: a) il riconoscimento dei centri di raccolta dello sperma, dei centri di stoccaggio dello sperma nonché dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni; b) la marcatura delle paillette e degli altri contenitori nei quali lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono collocati, immagazzinati e trasportati. 10.   Il presente regolamento non si applica al materiale germinale di animali selvatici.
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