Art. 32
Prescrizioni in materia di autodichiarazione per i movimenti di partite di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini verso stabilimenti di trasformazione di materiale germinale e a partire dagli stessi
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni in materia di autodichiarazione per i movimenti di partite di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini verso stabilimenti di trasformazione di materiale germinale e a partire dagli stessi
1. Se prevede che il materiale germinale sia trasformato in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale, l’operatore di uno stabilimento riconosciuto di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini provvede affinché la partita di materiale germinale sia accompagnata da un’autodichiarazione durante il trasporto verso tale stabilimento di trasformazione di materiale germinale e a partire dallo stesso.
2. L’operatore di uno stabilimento riconosciuto di materiale germinale provvede affinché l’autodichiarazione di cui al paragrafo 1 contenga almeno le seguenti informazioni:
a)
il nome e l’indirizzo dello stabilimento riconosciuto di materiale germinale che raccoglie o produce tale materiale germinale;
b)
il nome e l’indirizzo dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale nel quale il materiale germinale è spostato ai fini della trasformazione;
c)
le date del movimento della partita di materiale germinale verso uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale e a partire dallo stesso;
d)
il tipo e la quantità di materiale germinale;
e)
la marcatura del materiale germinale, come prescritto dall’.
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