Art. 34

Informazioni necessarie per la notifica dei movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini

In vigore dal 17 dic 2019
Informazioni necessarie per la notifica dei movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini Gli operatori che inviano una notifica all’autorità competente del proprio Stato membro di origine conformemente all’ forniscono a tale autorità le informazioni relative a ciascuna partita di materiale germinale destinata a essere spostata in un altro Stato membro, quali previste: a) all’allegato IV, punto 1, lettere da a) a f), se il materiale germinale è accompagnato da un certificato sanitario; o b) all’, paragrafo 2, se il materiale germinale è accompagnato da un’autodichiarazione.
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