Art. 36
Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di cani e gatti
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di cani e gatti
Gli operatori spostano in altri Stati membri solo lo sperma, gli ovociti e gli embrioni raccolti da cani (Canis lupus familiaris) e gatti (Felis silvestris catus) che:
a)
sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell’Unione o sono entrati nell’Unione conformemente alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione;
b)
provengono da uno stabilimento in cui non è stata confermata l’infezione da virus della rabbia per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni;
c)
il giorno della raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni non presentavano sintomi di malattie;
d)
sono marcati mediante l’impianto di un trasponditore o l’applicazione di un tatuaggio chiaramente leggibile conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), o sono identificati conformemente all’articolo 70 del regolamento (UE) 2019/2035;
e)
sono stati sottoposti a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
f)
sono conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia di cui all’allegato VII, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
g)
non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale per un periodo pari almeno ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni e durante il periodo di raccolta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:686:oj#art-36