Art. 38
Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali delle famiglie Camelidae e Cervidae
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali delle famiglie Camelidae e Cervidae
Gli operatori spostano in un altro Stato membro solo il materiale germinale raccolto da animali della famiglia Camelidae o Cervidae, che:
a)
sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell’Unione o sono entrati nell’Unione conformemente alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione;
b)
sono rimasti in un unico stabilimento di origine per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni;
c)
non provengono da uno stabilimento né sono stati a contatto con animali provenienti da uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all’insorgere di una malattia di categoria A o di una malattia emergente pertinente per le specie di appartenenza di tali animali terrestri detenuti;
d)
provengono da uno stabilimento in cui, per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni:
i)
è stato realizzato un programma di sorveglianza per individuare l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) conformemente all’allegato II, parte 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
ii)
non sono stati introdotti animali della famiglia Camelidae o Cervidae che non sono conformi alle prescrizioni di cui al punto i);
iii)
in caso di sospetta infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), sono state condotte indagini ed è stata esclusa la presenza della malattia;
e)
provengono da uno stabilimento:
i)
in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, Brucella melitensis e Brucella suis per un periodo almeno pari ai 42 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni;
ii)
in caso di animali della famiglia Camelidae, in cui tutti gli animali presenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, Brucella melitensis e Brucella suis di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688, effettuata su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni;
f)
provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni;
g)
provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica per un periodo almeno pari ai due anni precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento;
h)
provengono da uno stabilimento in cui non è stata confermata l’infezione da virus della rabbia per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta del materiale germinale;
i)
provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico per un periodo almeno pari ai 15 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni;
j)
provengono da uno stabilimento in cui la surra (Trypanosoma evansi):
i)
non è stata segnalata per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni: o
ii)
è stata confermata nei due anni precedenti ma, in seguito all’ultimo focolaio di tale malattia, lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti finché:
—
gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento, e
—
gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi) di cui all’allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;
k)
sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato II, parte 5, capitolo II;
l)
non sono stati a contatto con animali non conformi alle prescrizioni di cui alla lettera a) e alle lettere da c) a k) durante il periodo di permanenza almeno pari a 30 giorni di cui alla lettera b);
m)
sono stati sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario senza presentare sintomi di malattie il giorno della raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni;
n)
sono identificati conformemente all’articolo 73, paragrafo 1 o 2, o all’articolo 74 del regolamento (UE) 2019/2035;
o)
non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale per un periodo pari almeno ai 30 precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni e durante il periodo di raccolta.
Storico versioni
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