Art. 39

Norme relative alla certificazione sanitaria

In vigore dal 17 dic 2019
Norme relative alla certificazione sanitaria 1.   Prima di firmare un certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di cani o gatti, il veterinario ufficiale effettua: a) un esame visivo del recipiente utilizzato per il trasporto al fine di controllare: i) il sigillo e il numero apposti dall’operatore sul recipiente utilizzato per il trasporto; o ii) se necessario, il materiale germinale collocato nel recipiente utilizzato per il trasporto, per poi apporre su quest’ultimo il sigillo e il numero una volta effettuato tale controllo; b) un controllo documentale dei dati presentati dall’operatore al fine di garantire che: i) le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata presso lo stabilimento; ii) il marchio sulle paillette o sugli altri contenitori, apposto conformemente all’, corrisponda al numero indicato nel certificato sanitario e sul recipiente utilizzato per il trasporto; iii) siano state rispettate le prescrizioni di cui all’. 2.   Prima di firmare un certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di animali terrestri diversi da bovini, suini, ovini, caprini o equini, detenuti in stabilimenti confinati, il veterinario ufficiale effettua: a) un esame visivo del recipiente utilizzato per il trasporto al fine di controllare: i) il sigillo e il numero apposti sul recipiente utilizzato per il trasporto dal veterinario dello stabilimento, responsabile delle attività svolte nello stabilimento confinato; o ii) se necessario, il materiale germinale collocato nel recipiente utilizzato per il trasporto, per poi apporre su quest’ultimo il sigillo e il numero una volta effettuato tale controllo; b) un controllo documentale dei dati presentati dal veterinario dello stabilimento, responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato, al fine di garantire che: i) le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata presso lo stabilimento confinato; ii) il marchio sulle paillette o sugli altri contenitori, apposto conformemente all’, corrisponda al numero indicato nel certificato sanitario e sul recipiente utilizzato per il trasporto; iii) siano state rispettate le prescrizioni di cui all’. 3.   Prima di firmare un certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di animali della famiglia Camelidae o Cervidae, il veterinario ufficiale effettua: a) un esame visivo del recipiente utilizzato per il trasporto al fine di controllare: i) il sigillo e il numero apposti dall’operatore sul recipiente utilizzato per il trasporto; o ii) se necessario, il materiale germinale collocato nel recipiente utilizzato per il trasporto, per poi apporre su quest’ultimo il sigillo e il numero una volta effettuato tale controllo; b) un controllo documentale dei dati presentati dall’operatore al fine di garantire che: i) le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata presso lo stabilimento; ii) il marchio sulle paillette o sugli altri contenitori, apposto conformemente all’, corrisponda al numero indicato nel certificato sanitario e sul recipiente utilizzato per il trasporto; iii) siano state rispettate le prescrizioni di cui all’. 4.   Il veterinario ufficiale effettua i controlli e gli esami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e rilascia il certificato sanitario entro le 72 ore precedenti la spedizione della partita di materiale germinale. 5.   Il certificato sanitario di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ha una validità di 10 giorni dalla data di rilascio.
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