Art. 39 · Norme relative alla certificazione sanitaria

Art. 39

Norme relative alla certificazione sanitaria

In vigore dal 17 dic 2019
Norme relative alla certificazione sanitaria 1.   Prima di firmare un certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di cani o gatti, il veterinario ufficiale effettua: a) un esame visivo del recipiente utilizzato per il trasporto al fine di controllare: i) il sigillo e il numero apposti dall’operatore sul recipiente utilizzato per il trasporto; o ii) se necessario, il materiale germinale collocato nel recipiente utilizzato per il trasporto, per poi apporre su quest’ultimo il sigillo e il numero una volta effettuato tale controllo; b) un controllo documentale dei dati presentati dall’operatore al fine di garantire che: i) le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata presso lo stabilimento; ii) il marchio sulle paillette o sugli altri contenitori, apposto conformemente all’, corrisponda al numero indicato nel certificato sanitario e sul recipiente utilizzato per il trasporto; iii) siano state rispettate le prescrizioni di cui all’. 2.   Prima di firmare un certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di animali terrestri diversi da bovini, suini, ovini, caprini o equini, detenuti in stabilimenti confinati, il veterinario ufficiale effettua: a) un esame visivo del recipiente utilizzato per il trasporto al fine di controllare: i) il sigillo e il numero apposti sul recipiente utilizzato per il trasporto dal veterinario dello stabilimento, responsabile delle attività svolte nello stabilimento confinato; o ii) se necessario, il materiale germinale collocato nel recipiente utilizzato per il trasporto, per poi apporre su quest’ultimo il sigillo e il numero una volta effettuato tale controllo; b) un controllo documentale dei dati presentati dal veterinario dello stabilimento, responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato, al fine di garantire che: i) le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata presso lo stabilimento confinato; ii) il marchio sulle paillette o sugli altri contenitori, apposto conformemente all’, corrisponda al numero indicato nel certificato sanitario e sul recipiente utilizzato per il trasporto; iii) siano state rispettate le prescrizioni di cui all’. 3.   Prima di firmare un certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di animali della famiglia Camelidae o Cervidae, il veterinario ufficiale effettua: a) un esame visivo del recipiente utilizzato per il trasporto al fine di controllare: i) il sigillo e il numero apposti dall’operatore sul recipiente utilizzato per il trasporto; o ii) se necessario, il materiale germinale collocato nel recipiente utilizzato per il trasporto, per poi apporre su quest’ultimo il sigillo e il numero una volta effettuato tale controllo; b) un controllo documentale dei dati presentati dall’operatore al fine di garantire che: i) le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata presso lo stabilimento; ii) il marchio sulle paillette o sugli altri contenitori, apposto conformemente all’, corrisponda al numero indicato nel certificato sanitario e sul recipiente utilizzato per il trasporto; iii) siano state rispettate le prescrizioni di cui all’. 4.   Il veterinario ufficiale effettua i controlli e gli esami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e rilascia il certificato sanitario entro le 72 ore precedenti la spedizione della partita di materiale germinale. 5.   Il certificato sanitario di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ha una validità di 10 giorni dalla data di rilascio.
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