Art. 30

Norme relative alla certificazione sanitaria

In vigore dal 17 dic 2019
Norme relative alla certificazione sanitaria 1.   Prima di rilasciare un certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, il veterinario ufficiale effettua: a) un esame visivo del recipiente utilizzato per il trasporto al fine di verificare la conformità alle prescrizioni di cui all’ e di controllare: i) il sigillo e il numero apposti dal veterinario del centro o dal veterinario del gruppo sul recipiente utilizzato per il trasporto, secondo quanto previsto all’, paragrafo 1, lettera a); o ii) se necessario, il materiale germinale collocato nel recipiente utilizzato per il trasporto, per poi apporre su quest’ultimo il sigillo e il numero una volta effettuato tale controllo; b) un controllo documentale dei dati presentati dal veterinario del centro o dal veterinario del gruppo al fine di garantire che: i) le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata conformemente all’; ii) il marchio sulle paillette o sugli altri contenitori, apposto conformemente all’, corrisponda al numero indicato nel certificato sanitario e sul recipiente utilizzato per il trasporto; iii) siano state rispettate le prescrizioni di cui alla parte III, capo 1. 2.   Il veterinario ufficiale effettua i controlli e gli esami di cui al paragrafo 1 e rilascia il certificato sanitario entro le 72 ore precedenti la spedizione della partita di materiale germinale. 3.   Il certificato sanitario ha una validità di 10 giorni dalla data di rilascio.
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