Art. 29

Ulteriori responsabilità degli operatori per quanto riguarda il trasporto di sperma di bovini, suini, ovini e caprini

In vigore dal 17 dic 2019
Ulteriori responsabilità degli operatori per quanto riguarda il trasporto di sperma di bovini, suini, ovini e caprini Se spostano in un altro Stato membro partite di sperma di bovini, suini, ovini o caprini raccolto da più di un animale donatore e collocato in un’unica paillette o in un unico altro contenitore, gli operatori: a) provvedono affinché lo sperma sia raccolto e spedito da un unico centro di raccolta dello sperma o, nel caso delle deroghe di cui agli , da un unico stabilimento in cui è stato raccolto; b) dispongono di procedure relative alla trasformazione di tale sperma al fine di garantirne la tracciabilità conformemente agli .
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