Art. 10

Prescrizioni in materia di tracciabilità del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini

In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni in materia di tracciabilità del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini 1.   Gli operatori che raccolgono, producono, trasformano o immagazzinano materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini o equini appongono un marchio su ciascuna paillette o su ciascun altro contenitore in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni, separati o meno in singole dosi, sono collocati, immagazzinati e trasportati, in modo da poter prontamente determinare le seguenti informazioni: a) la data di raccolta o di produzione di tale materiale germinale; b) la specie e l’identificazione degli animali donatori; c) il numero unico di riconoscimento dello stabilimento di materiale germinale di raccolta o di produzione, trasformazione e stoccaggio di tale materiale germinale; d) ogni altra informazione pertinente. 2.   In caso di sessaggio dello sperma presso uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale, l’operatore del centro di raccolta dello sperma integra le informazioni di cui al paragrafo 1 con informazioni che consentano di identificare il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale nel quale tale sperma è stato sessato. 3.   Se un’unica paillette o un unico altro contenitore contiene sperma di bovini, suini, ovini o caprini raccolto da più di un animale donatore, l’operatore provvede affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 consentano di identificare tutti gli animali donatori che hanno contribuito alla dose di sperma utilizzato per l’inseminazione. 4.   In deroga al paragrafo 1, se lo sperma di ovini o di caprini è: a) congelato sotto forma di pellet, l’operatore può apporre un marchio sul gobelet contenente i pellet di sperma di un unico donatore, anziché farlo su ciascun pellet contenuto in tale gobelet; b) fresco o refrigerato, l’operatore può apporre un marchio sul gobelet contenente le provette o le paillette di sperma di un unico donatore, anziché farlo su ciascuna provetta o paillette contenuta in tale gobelet. 5.   In deroga al paragrafo 1, lettera c), l’operatore provvede affinché la marcatura di ciascuna paillette o di ciascun altro contenitore in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono collocati, immagazzinati e trasportati, sia effettuata in modo tale da consentire l’identificazione: a) nel caso di sperma di ovini e caprini raccolto presso lo stabilimento in cui gli animali donatori sono detenuti, secondo quanto previsto all’, il numero di registrazione unico di tale stabilimento; o b) nel caso di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini o equini, raccolto o prodotto in uno stabilimento confinato, secondo quanto previsto all’, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento confinato.
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