Art. 46

Norme relative all’autodichiarazione per il materiale germinale destinato a fini scientifici o a essere spostato in banche genetiche in un altro Stato membro e informazioni che devono figurare in tale documento

In vigore dal 17 dic 2019
Norme relative all’autodichiarazione per il materiale germinale destinato a fini scientifici o a essere spostato in banche genetiche in un altro Stato membro e informazioni che devono figurare in tale documento 1.   Se il materiale germinale destinato a fini scientifici o allo stoccaggio in banche genetiche deve essere spostato in un altro Stato membro, l’operatore dello stabilimento di spedizione provvede affinché un’autodichiarazione accompagni tale materiale germinale durante il trasporto verso il luogo di destinazione. 2.   L’operatore dello stabilimento di spedizione provvede affinché l’autodichiarazione di cui al paragrafo 1 contenga almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l’indirizzo dello speditore e del destinatario; b) il nome e l’indirizzo del luogo di spedizione e del luogo di destinazione; c) se il materiale germinale è stato spostato in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o a partire dallo stesso, le date di tali movimenti; d) il tipo di materiale germinale e le specie di animali donatori; e) il numero di paillettes o degli altri contenitori che costituiscono la partita da spedire; f) le seguenti informazioni che consentono di identificare il materiale germinale: i) la marcatura apposta sulle paillette o sugli altri contenitori; ii) il luogo e la data della loro raccolta o produzione; g) i risultati disponibili delle prove di cui all’, paragrafo 2, lettera b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:686:oj#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo