Art. 51

Politica e prassi di remunerazione

In vigore dal 27 nov 2019
Politica e prassi di remunerazione In merito alla politica e alle prassi di remunerazione, compresi gli aspetti connessi alla neutralità di genere e al divario retributivo di genere, relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’impresa di investimento, le imprese di investimento pubblicano le informazioni seguenti, in conformità dell’; a) le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, compresi il livello della componente variabile della remunerazione e i criteri per il suo riconoscimento, la politica relativa al pagamento in strumenti, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione; b) i rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034; c) informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per alta dirigenza e membri del personale le cui azioni hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’impresa di investimento, con indicazione degli elementi seguenti: i) gli importi della remunerazione riconosciuta nell’esercizio finanziario, suddivisi in remunerazione fissa (con la descrizione delle componenti fisse) e remunerazione variabile, e il numero dei beneficiari; ii) gli importi e le forme della componente variabile riconosciuta della remunerazione, suddivisa in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie, separatamente per la parte versata in anticipo e per la parte differita; iii) gli importi delle remunerazioni differite riconosciute per periodi di prestazione precedenti, suddivisi tra l’importo che matura nel corso dell’esercizio e l’importo che maturerà negli esercizi successivi; iv) l’importo della remunerazione differita che matura nel corso dell’esercizio che è versato nel corso dello stesso, ridotto mediante correzioni delle performance; v) la remunerazione variabile garantita riconosciuta durante l’esercizio e il numero dei beneficiari; vi) i trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell’esercizio; vii) gli importi dei trattamenti di fine rapporto riconosciuti durante l’esercizio, suddivisi tra quelli versati in anticipo e quelli differiti, il numero di beneficiari e il trattamento di fine rapporto più elevato che è stato riconosciuto a una singola persona; d) informazioni indicanti se l’impresa di investimento beneficia di una deroga di cui all’, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/2034+. Ai fini del primo comma, lettera d), le imprese di investimento che beneficiano di detta deroga indicano se la deroga è stata concessa in virtù dell’, paragrafo 4, lettera a) o b), della direttiva (UE) 2019/2034 o in virtù di entrambe. Esse indicano inoltre a quale dei principi di remunerazione applicano la deroga o le deroghe, il numero dei membri del personale che ne beneficiano e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e variabile. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).
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Politica e prassi di remunerazione (Art. 51 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo