Art. 30
Garanzie reali
In vigore dal 27 nov 2019
Garanzie reali
1. Tutte le garanzie reali sia nelle operazioni bilaterali che nelle operazioni compensate di cui all’ sono soggette a rettifiche per volatilità secondo la tabella riportata di seguito:
Tabella 4
Classe di attività
Rettifica per volatilità - operazioni di vendita con patto di riacquisto
Rettifica per volatilità - altre operazioni
Titoli di debito emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali
≤ 1 anno
0,707 %
1 %
> 1 anno ≤ 5 anni
2,121 %
3 %
> 5 anni
4,243 %
6 %
Titoli di debito emessi da altri soggetti
≤ 1 anno
1,414 %
2 %
> 1 anno ≤ 5 anni
4,243 %
6 %
> 5 anni
8,485 %
12 %
Posizioni verso la cartolarizzazione
≤ 1 anno
2,828 %
4 %
> 1 anno ≤ 5 anni
8,485 %
12 %
> 5 anni
16,970 %
24 %
Strumenti rappresentativi di capitale e titoli convertibili quotati
14,143 %
20 %
Altri titoli o merci
17,678 %
25 %
Oro
10,607 %
15 %
Contanti
0 %
0 %
Ai fini della tabella 4, le posizioni verso la cartolarizzazione non comprendono le posizioni verso la ricartolarizzazione.
Le autorità competenti possono modificare la rettifica per volatilità di alcuni tipi di merci per cui sussistono diversi livelli di volatilità dei prezzi. Esse informano l’ABE di tali decisioni, accludendo i motivi delle modifiche.
2. Il valore delle garanzie reali è determinato come segue:
a)
ai fini dell’, paragrafo 1, lettere a), e) e g), dall’importo delle garanzie reali che l’impresa di investimento ha ricevuto dalla sua controparte, diminuito come indicato nella tabella 4;
b)
per le operazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) e f), dalla somma del CMV della componente in titoli e dell’importo netto delle garanzie reali fornite o ricevute dall’impresa di investimento.
Per le operazioni di finanziamento tramite titoli, se entrambe le componenti dell’operazione sono titoli, le garanzie reali sono determinate dal CMV del titolo preso in prestito dall’impresa di investimento.
Se l’impresa di investimento acquista o ha concesso in prestito il titolo, il CMV del titolo è trattato come un importo negativo ed è ridotto a un importo negativo maggiore, utilizzando la rettifica per volatilità di cui alla tabella 4. Se l’impresa di investimento vende o ha preso in prestito il titolo, il CMV del titolo è trattato come un importo positivo ed è ridotto utilizzando la rettifica per volatilità di cui alla tabella 4.
Fatte salve le condizioni di cui all’, qualora un accordo di compensazione contrattuale copra diversi tipi di operazioni, le rettifiche per volatilità applicabili alle «altre operazioni» della tabella 4 si applicano ai rispettivi importi calcolati a norma del primo comma, lettere a) e b), in base all’emittente all’interno di ciascuna classe di attività.
3. In caso di disallineamento di valuta tra l’operazione e la garanzia reale ricevuta o fornita, si applica una rettifica per volatilità aggiuntiva per disallineamento di valuta dell’8 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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