Art. 28
Costo di sostituzione (RC)
In vigore dal 27 nov 2019
Costo di sostituzione (RC)
Il costo di sostituzione di cui all’ è determinato nel modo seguente:
a)
per i contratti derivati, l’RC è determinato come il CMV;
b)
per le operazioni con regolamento a lungo termine, l’RC è determinato come l’importo del regolamento del contante che l’impresa di investimento deve versare o ricevere all’atto del regolamento; i crediti sono trattati come importi positivi e i debiti devono essere trattati come importi negativi;
c)
per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, l’RC è determinato come l’importo del contante concesso o preso in prestito; il contante concesso in prestito dall’impresa di investimento deve essere trattato come un importo positivo e il contante preso in prestito dall’impresa di investimento deve essere trattato come un importo negativo;
d)
per le operazioni di finanziamento tramite titoli, se entrambe le componenti dell’operazione sono titoli, l’RC è determinato dal CMV del titolo concesso in prestito dall’impresa di investimento; il CMV è maggiorato della corrispondente rettifica per volatilità di cui alla tabella 4 dell’;
e)
per i finanziamenti con margini e per i crediti e i prestiti di cui all’, paragrafo 1, lettera g), l’RC è determinato dal valore contabile delle attività conformemente alla disciplina contabile applicabile.
Storico versioni
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