Art. 28

Costo di sostituzione (RC)

In vigore dal 27 nov 2019
Costo di sostituzione (RC) Il costo di sostituzione di cui all’ è determinato nel modo seguente: a) per i contratti derivati, l’RC è determinato come il CMV; b) per le operazioni con regolamento a lungo termine, l’RC è determinato come l’importo del regolamento del contante che l’impresa di investimento deve versare o ricevere all’atto del regolamento; i crediti sono trattati come importi positivi e i debiti devono essere trattati come importi negativi; c) per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, l’RC è determinato come l’importo del contante concesso o preso in prestito; il contante concesso in prestito dall’impresa di investimento deve essere trattato come un importo positivo e il contante preso in prestito dall’impresa di investimento deve essere trattato come un importo negativo; d) per le operazioni di finanziamento tramite titoli, se entrambe le componenti dell’operazione sono titoli, l’RC è determinato dal CMV del titolo concesso in prestito dall’impresa di investimento; il CMV è maggiorato della corrispondente rettifica per volatilità di cui alla tabella 4 dell’; e) per i finanziamenti con margini e per i crediti e i prestiti di cui all’, paragrafo 1, lettera g), l’RC è determinato dal valore contabile delle attività conformemente alla disciplina contabile applicabile.
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Costo di sostituzione (RC) (Art. 28 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo