Art. 29

Esposizione potenziale futura

In vigore dal 27 nov 2019
Esposizione potenziale futura 1.   L’esposizione potenziale futura (PFE) di cui all’ è calcolata per ogni strumento derivato come il prodotto di quanto segue: a) l’importo nozionale effettivo (EN) dell’operazione fissato conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo; e b) il fattore di vigilanza (SF) fissato conformemente al paragrafo 7 del presente articolo. 2.   L’importo nozionale effettivo (effective notional – EN) è il prodotto dell’importo nozionale calcolato conformemente al paragrafo 3, della sua durata calcolata conformemente al paragrafo 4 e del delta di vigilanza calcolato conformemente al paragrafo 6. 3.   L’importo nozionale, a meno che non sia chiaramente indicato e fissato fino a scadenza, è determinato nel modo seguente: a) per i contratti derivati su tassi di cambio, l’importo nozionale è definito come l’importo nozionale della componente in valuta estera del contratto, convertito nella valuta nazionale; se entrambe le componenti di un derivato su tassi di cambio sono denominate in valute diverse dalla valuta nazionale, l’importo nozionale di ciascuna componente è convertito in valuta nazionale e la componente con il valore più elevato in valuta nazionale è l’importo nozionale; b) per i contratti derivati su strumenti rappresentativi di capitale e i derivati su merci e per le quote di emissioni e i derivati sulle stesse, l’importo nozionale è definito come il prodotto del prezzo di mercato di una singola unità dello strumento e il numero di unità cui si riferisce l’operazione; c) per le operazioni con più payoff dipendenti dallo stato che includono opzioni digitali o forward di tipo target redemption, le imprese di investimento calcolano l’importo nozionale di ciascuno stato e utilizzano il risultato di calcolo più elevato; d) se il nozionale è una formula dei valori di mercato, le imprese di investimento utilizzano i CMV per determinare l’importo nozionale dell’operazione; e) per gli swap nozionali variabili come gli amortising swap e gli accreting swap, le imprese di investimento utilizzano come importo nozionale dell’operazione il nozionale medio per la durata restante dello swap; f) gli swap con leva finanziaria sono convertiti nell’importo nozionale dell’equivalente swap senza leva finanziaria in modo che, se tutti i tassi di uno swap sono moltiplicati per un fattore, l’importo nozionale dichiarato è moltiplicato per il fattore sui tassi d’interesse per determinare l’importo nozionale; g) per un contratto derivato con scambi multipli di capitale, l’importo nozionale è moltiplicato per il numero di scambi di capitale del contratto derivato per determinare l’importo nozionale. 4.   L’importo nozionale dei contratti derivati su tassi d’interesse e dei contratti derivati su crediti per la vita residua (in anni) di tali contratti è adeguato in funzione della durata determinata con la formula seguente: Durata = (1 – exp (-0,05 • vita residua))/0,05 Per i contratti derivati diversi dai contratti derivati su tassi di interesse e dai contratti su crediti, la durata è pari a 1. 5.   La scadenza del contratto corrisponde all’ultima data in cui il contratto può ancora essere eseguito. Se il derivato rinvia al valore di un altro strumento su tassi di interesse o crediti, il periodo di tempo è determinato sulla base dello strumento sottostante. Per le opzioni, la scadenza corrisponde all’ultima data di esercizio del contratto specificata nel contratto stesso. Per i contratti derivati strutturati in modo tale che a determinate date le esposizioni in essere sono regolate e le condizioni sono rifissate per cui il fair value (valore equo) del contratto è pari a zero, la durata residua è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione. 6.   Il delta di vigilanza delle opzioni e delle swaption può essere calcolato dalla stessa impresa di investimento, utilizzando un modello adeguato, fatta salva l’approvazione delle autorità competenti. Il modello stima il tasso di cambio del valore dell’opzione in relazione a variazioni minime del valore di mercato del sottostante. Per le operazioni diverse da opzioni e swaption o se le autorità competenti non hanno approvato nessun modello, il delta è 1. 7.   Il fattore di vigilanza (fattore di vigilanza – SF) per ogni classe di attività è fissato in base alla tabella riportata di seguito. Tabella 3 Classe di attività Fattore di vigilanza Tasso di interesse 0,5 % Cambi 4 % Credito 1 % Azioni single-name 32 % Indice azionario 20 % Materie prime e quote di emissioni 18 % Altro 32 % 8.   L’esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione è la somma dell’esposizione potenziale futura di tutte le operazioni incluse in tale insieme, moltiplicata per: a) 0,42, per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni con controparti finanziarie e non finanziarie per le quali le garanzie reali sono scambiate bilateralmente con la controparte, ove richiesto, conformemente alle condizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 648/2012; b) 1, per gli altri insiemi di attività soggette a compensazione.
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Esposizione potenziale futura (Art. 29 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo