Art. 25

Ambito di applicazione

In vigore dal 27 nov 2019
Ambito di applicazione 1.   La presente sezione si applica ai contratti e operazioni seguenti: a) i contratti derivati elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dei seguenti: i) i contratti derivati compensati direttamente o indirettamente mediante una controparte centrale (CCP) se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: — le posizioni e le attività dell’impresa di investimento correlate a detti contratti sono distinte e separate, a livello sia di partecipante diretto sia di CCP, dalle posizioni e attività sia del partecipante diretto che degli altri clienti di tale partecipante diretto e, in conseguenza di tale distinzione e separazione, le suddette posizioni e attività non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale a norma del diritto nazionale per default o insolvenza del partecipante diretto o di uno o più dei suoi altri clienti; — leggi, regolamenti, norme e accordi contrattuali che si applicano al partecipante diretto o lo vincolano facilitano il trasferimento delle posizioni del cliente relative a tali contratti e delle corrispondenti garanzie reali ad un altro partecipante diretto entro il periodo con rischio di margine applicabile in caso di default o insolvenza del partecipante diretto originario; — l’impresa di investimento ha ottenuto un parere giuridico indipendente, scritto e motivato indicante che, in caso di impugnazione in giudizio, l’impresa di investimento non subirebbe alcuna perdita a motivo dell’insolvenza del suo partecipante diretto o di uno dei clienti di quest’ultimo; ii) i contratti derivati negoziati in borsa; iii) i contratti derivati detenuti a fini di copertura di una posizione dell’impresa di investimento risultante da un’attività al di fuori del portafoglio di negoziazione; b) le operazioni con regolamento a lungo termine; c) le operazioni di vendita con patto di riacquisto; d) le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito; e) i finanziamenti con margini; f) qualsiasi altro tipo di SFT; g) i crediti e i prestiti di cui all’allegato I, sezione B, punto 2), della direttiva 2014/65/UE, qualora l’impresa di investimento esegua la negoziazione a nome del cliente o riceva e trasmetta l’ordine senza eseguirlo. Ai fini del primo comma, lettera a), punto i), si considera che i contratti compensati direttamente o indirettamente mediante una QCCP soddisfino le condizioni ivi enunciate. 2.   Sono escluse dal calcolo del K-TCD le operazioni con i seguenti tipi di controparti: a) amministrazioni centrali o banche centrali, qualora alle esposizioni sottostanti sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell’articolo 114 del regolamento (UE) n. 575/2013; b) banche multilaterali di sviluppo di cui all’articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; c) organizzazioni internazionali di cui all’articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013. 3.   Fatta salva l’approvazione preliminare delle autorità competenti, un’impresa di investimento può escludere dal calcolo del K-TCD le operazioni con una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre o un’impresa legata da una relazione ai sensi dell’, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE. Le autorità competenti concedono l’approvazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) la controparte è un ente creditizio, un’impresa di investimento o un ente finanziario cui si applicano requisiti prudenziali adeguati; b) la controparte è inclusa integralmente nello stesso consolidamento prudenziale dell’impresa di investimento a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 o dell’ del presente regolamento, oppure la controparte e l’impresa di investimento sono soggette a vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo conformemente all’ del presente regolamento; c) la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa di investimento; d) la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell’impresa di investimento; e) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all’impresa di investimento. 4.   In deroga alla presente sezione, un’impresa di investimento può, fatta salva l’approvazione dell’autorità competente, calcolare il valore dell’esposizione dei contratti derivati elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle operazioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettere da b) a f), applicando uno dei metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5 del regolamento (UE) n. 575/2013 e calcolare i relativi requisiti di fondi propri moltiplicando il valore dell’esposizione per il fattore di rischio definito in base al tipo di controparte secondo la tabella 2 dell’ del presente regolamento. Le imprese di investimento che rientrano nella vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono calcolare il relativo requisito di fondi propri moltiplicando per l’8 % gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. 5.   Nell’applicare la deroga di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le imprese di investimento applicano anche un fattore di aggiustamento della valutazione del credito (credit valuation adjustment – CVA) moltiplicando il requisito patrimoniale, calcolato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, per il CVA calcolato conformemente all’. Anziché applicare il moltiplicatore del fattore di CVA, le imprese di investimento che rientrano nella vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente alla parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Ambito di applicazione (Art. 25 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo