Art. 31

Compensazione

In vigore dal 27 nov 2019
Compensazione Ai fini della presente sezione, le imprese di investimento possono, in primo luogo, considerare i contratti perfettamente congruenti inclusi nell’accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti; in secondo luogo, possono compensare le altre operazioni soggette a novazione in cui tutti gli obblighi tra l’impresa di investimento e la sua controparte sono automaticamente riuniti in modo che la novazione sostituisca giuridicamente con un unico importo netto le precedenti obbligazioni lorde; in terzo luogo, possono compensare le altre operazioni in cui l’impresa di investimento assicura che sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) l’esistenza di un contratto di compensazione con la controparte o di un altro accordo crea un obbligo giuridico unico per tutte le operazioni incluse, in modo tale che l’impresa di investimento avrebbe diritto a ricevere o sarebbe tenuta a pagare soltanto il saldo netto dei valori di mercato positivi e negativi delle singole operazioni incluse in caso di inadempimento della controparte dovuto a uno dei motivi seguenti: i) default; ii) fallimento; iii) liquidazione; o iv) circostanze analoghe; b) il contratto di compensazione non contiene una clausola che, in caso di default di una controparte, consente a una controparte non in default di effettuare soltanto pagamenti limitati, oppure di non effettuare alcun pagamento, a favore della parte in default, anche se quest’ultima risultasse un creditore netto; c) l’impresa di investimento ha ottenuto un parere giuridico indipendente, scritto e motivato in base al quale, in caso di impugnazione dell’accordo di compensazione, i crediti e le obbligazioni dell’impresa di investimento sarebbero equivalenti a quelli di cui alla lettera a) in forza del regime giuridico seguente: i) la legislazione del paese in cui ha sede la controparte; ii) la legislazione del paese in cui ha sede la succursale, qualora sia coinvolta una succursale estera di una controparte: iii) la legislazione che disciplina le singole operazioni incluse nell’accordo di compensazione; o iv) la legislazione che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione.
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Compensazione (Art. 31 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo