Art. 49
Fondi propri
In vigore dal 27 nov 2019
Fondi propri
1. Le imprese di investimento pubblicano le informazioni seguenti sui loro fondi propri, conformemente all’:
a)
la riconciliazione completa tra, da un lato, gli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché filtri e deduzioni applicabili applicati ai fondi propri dell’impresa di investimento, e, dall’altro, lo stato patrimoniale nel bilancio dell’impresa di investimento sottoposto a revisione contabile;
b)
la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall’impresa di investimento;
c)
la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento e gli strumenti e le deduzioni cui si applicano tali restrizioni.
2. L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
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