Art. 49

Fondi propri

In vigore dal 27 nov 2019
Fondi propri 1.   Le imprese di investimento pubblicano le informazioni seguenti sui loro fondi propri, conformemente all’: a) la riconciliazione completa tra, da un lato, gli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché filtri e deduzioni applicabili applicati ai fondi propri dell’impresa di investimento, e, dall’altro, lo stato patrimoniale nel bilancio dell’impresa di investimento sottoposto a revisione contabile; b) la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall’impresa di investimento; c) la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento e gli strumenti e le deduzioni cui si applicano tali restrizioni. 2.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Fondi propri (Art. 49 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo