Art. 15

Requisito relativo ai fattori K e coefficienti applicabili

In vigore dal 27 nov 2019
Requisito relativo ai fattori K e coefficienti applicabili 1.   Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera c), il requisito relativo ai fattori K è pari ad almeno la somma degli elementi seguenti: a) fattori K del rischio per il cliente (RtC) calcolati conformemente al capo 2; b) fattori K del rischio per il mercato (RtM) calcolati conformemente al capo 3; c) fattori K del rischio per l’impresa (RtF) calcolati conformemente al capo 4. 2.   Ai corrispondenti fattori K si applicano i coefficienti seguenti: Tabella 1 FATTORI K COEFFICIENTE Attività gestite sia nell’ambito della gestione discrezionale del portafoglio che nell’ambito di accordi non discrezionali consultivi di carattere continuativo K-AUM 0,02 % Denaro dei clienti detenuto K-CMH (su conti separati) 0,4 % K-CMH (su conti non separati) 0,5 % Attività salvaguardate e gestite K-ASA 0,04 % Ordini dei clienti trattati K-COH - operazioni a pronti 0,1 % K-COH - derivati 0,01 % Flusso di negoziazione giornaliero K-DTF - operazioni a pronti 0,1 % K-DTF - derivati 0,01 % 3.   Le imprese di investimento monitorano il valore dei propri fattori K per tutte le tendenze che potrebbero determinare per loro un requisito di fondi propri ai fini dell’ sostanzialmente diverso per il successivo periodo di riferimento ai sensi della parte sette e informano la loro autorità competente di tale requisito di fondi propri sostanzialmente diverso. 4.   Qualora ritengano che vi sia stato un cambiamento sostanziale nelle attività di un’impresa di investimento che incide sull’importo di un fattore K rilevante, le autorità competenti possono adeguare l’importo corrispondente in conformità dell’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034. 5.   Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente regolamento e di tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, l’ABE elabora, in consultazione con l’ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per: a) specificare i metodi di misurazione dei fattori K di cui alla parte tre, titolo II; b) specificare la nozione di conti separati ai fini del presente regolamento per quanto riguarda le condizioni che garantiscono la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un’impresa di investimento; c) specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF di cui alla tabella 1 del paragrafo 2 del presente articolo qualora, in situazioni di stress dei mercati ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione (25), i requisiti del K-DTF risultino eccessivamente restrittivi e pregiudizievoli per la stabilità finanziaria. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:2033:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Requisito relativo ai fattori K e coefficienti applicabili (Art. 15 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo