Art. 17
Misurazione dell’AUM ai fini del calcolo del K-AUM
In vigore dal 27 nov 2019
Misurazione dell’AUM ai fini del calcolo del K-AUM
1. Ai fini del calcolo del K-AUM, l’AUM è la media mobile del valore del totale delle attività mensili gestite, misurato l’ultimo giorno lavorativo di ognuno dei 15 mesi precedenti convertito nella valuta funzionale dei soggetti a quella data, escludendo gli ultimi tre valori mensili.
L’AUM è la media aritmetica dei restanti 12 valori mensili.
Il K-AUM è calcolato il primo giorno lavorativo di ogni mese.
2. Se l’impresa di investimento ha formalmente delegato la gestione delle attività a un altro soggetto finanziario, tali attività sono incluse nell’importo totale dell’AUM misurato in conformità del paragrafo 1.
Se un altro soggetto finanziario ha formalmente delegato la gestione delle attività all’impresa di investimento, tali attività sono escluse dall’importo totale delle attività gestite misurato in conformità del paragrafo 1.
Se un’impresa di investimento gestisce le attività da meno di 15 mesi o se lo è stata per un periodo più lungo in quanto piccola impresa di investimento non interconnessa e ora supera la soglia per l’AUM, essa utilizza dati storici dell’AUM per il periodo specificato al paragrafo 1, non appena gli stessi diventano disponibili, per calcolare il K-AUM. L’autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell’impresa di investimento presentate in conformità dell’ della direttiva 2014/65/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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