Art. 7

Consolidamento prudenziale

In vigore dal 27 nov 2019
Consolidamento prudenziale 1.   Le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione rispettano gli obblighi di cui alle parti due, tre, quattro, sei e sette sulla base della loro situazione consolidata. L’impresa madre e le sue filiazioni che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento creano una struttura organizzativa adeguata e appropriati meccanismi di controllo interno, al fine di garantire che i dati necessari per il consolidamento siano debitamente elaborati e trasmessi. In particolare, l’impresa madre assicura che le filiazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire un adeguato consolidamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, nell’applicare la parte due su base consolidata, le norme di cui alla parte due, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano anche alle imprese di investimento. A tal fine, nell’applicare le disposizioni dell’articolo 84, paragrafo 1, dell’articolo 85, paragrafo 1 e dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, si applicano solo i riferimenti all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, che, di conseguenza, vanno intesi come facenti riferimento ai requisiti di fondi propri di cui alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. 3.   Le imprese di investimento madri nell’Unione, una le holding di investimento madri nell’Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione rispettano gli obblighi di cui alla parte cinque in base alla loro situazione consolidata. 4.   In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono esentare l’impresa madre dal rispetto di tale paragrafo tenendo conto della natura, dell’ampiezza e della complessità del gruppo di imprese di investimento. 5.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli dell’ambito di applicazione e dei metodi del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento, in particolare ai fini del calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali, del requisito patrimoniale minimo permanente, del requisito relativo ai fattori K sulla base della situazione consolidata del gruppo di imprese di investimento, nonché il metodo e i dettagli necessari per attuare correttamente il paragrafo 2. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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