Art. 19

Misurazione dell’ASA ai fini del calcolo del K-ASA

In vigore dal 27 nov 2019
Misurazione dell’ASA ai fini del calcolo del K-ASA 1.   Ai fini del calcolo del K-ASA, l’ASA è la media mobile del valore del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite, misurato al termine di ciascun giorno lavorativo durante i nove mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi. L’ASA è la media aritmetica dei valori giornalieri dei sei mesi restanti. Il K-ASA è calcolato il primo giorno lavorativo di ogni mese. 2.   Se un’impresa di investimento ha formalmente delegato i compiti di salvaguardia e gestione delle attività a un altro soggetto finanziario, o se un altro soggetto finanziario ha formalmente delegato tali compiti all’impresa di investimento, tali attività sono incluse nell’importo totale delle ASA che è misurato conformemente al paragrafo 1. 3.   Se un’impresa di investimento salvaguarda e gestisce le attività da meno di sei mesi, essa utilizza i dati storici per l’ASA per il periodo specificato al paragrafo 1 non appena tali dati diventano disponibili per calcolare il K-ASA. L’autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell’impresa di investimento presentate in conformità dell’ della direttiva 2014/65/UE.
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Misurazione dell’ASA ai fini del calcolo del K-ASA (Art. 19 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo