Art. 21

Requisito relativo ai fattori K RtM

In vigore dal 27 nov 2019
Requisito relativo ai fattori K RtM 1.   Il requisito relativo ai fattori K RtM per le posizioni del portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento che negozia per conto proprio, per se stessa o per conto di un cliente, è pari al K-NPR calcolato in conformità dell’ o al K-CMG calcolato in conformità dell’. 2.   Le imprese di investimento gestiscono il loro portafoglio di negoziazione conformemente alla parte tre, titolo I, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. 3.   Il requisito relativo ai fattori K RtM si applica a tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione che includono in particolare posizioni in strumenti di debito (compresi gli strumenti inerenti a cartolarizzazione), strumenti rappresentativi di capitale, organismi di investimento collettivo (OIC), cambi e oro e merci (comprese le quote di emissioni). 4.   Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K RtM un’impresa di investimento include posizioni diverse da quelle del portafoglio di negoziazione qualora queste diano origine a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci.
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Requisito relativo ai fattori K RtM (Art. 21 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo