Art. 23
Calcolo del K-CMG
In vigore dal 27 nov 2019
Calcolo del K-CMG
1. Ai fini dell’, l’autorità competente consente a un’impresa di investimento di calcolare il K-CMG per tutte le posizioni soggette a compensazione, o in base al portafoglio, se l’intero portafoglio è soggetto a compensazione o a marginazione, alle condizioni seguenti:
a)
l’impresa di investimento non fa parte di un gruppo comprendente un ente creditizio;
b)
la compensazione e il regolamento di queste operazioni avvengono sotto la responsabilità di un partecipante diretto di una QCCP e tale partecipante diretto è un ente creditizio o un’impresa di investimento di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, e le operazioni sono compensate a livello centrale in una QCCP o altrimenti regolate su una base di consegna dietro pagamento sotto la responsabilità di detto partecipante diretto;
c)
il calcolo del margine totale richiesto dal partecipante diretto è basato su un modello di margine del partecipante diretto;
d)
l’impresa di investimento ha dimostrato all’autorità competente che la scelta di calcolare l’RtM con il K-CMG è giustificata da determinati criteri, che possono includere la natura delle principali attività dell’impresa che sono essenzialmente attività di negoziazione soggette a compensazione e a marginazione sotto la responsabilità di un partecipante diretto e il fatto che le altre attività svolte dall’impresa di investimento sono irrilevanti rispetto a tali attività principali; e
e)
l’autorità competente ha valutato che la scelta del portafoglio soggetto o dei portafogli soggetti al K-CMG non è stata operata al fine di partecipano all’arbitraggio regolamentare dei requisiti di fondi propri in modo sproporzionato o non solido sotto il profilo prudenziale.
Ai fini del primo comma, lettera c), l’autorità competente procede a una valutazione periodica per confermare che il modello di margine comporta dei requisiti in materia di margini che rispecchiano le caratteristiche di rischio dei prodotti che le imprese di investimento negoziano e tiene conto dell’intervallo tra le riscossioni dei margini, della liquidità del mercato e della possibilità di variazioni nel corso della durata dell’operazione.
I requisiti in materia di margini sono sufficienti a coprire le perdite che possono derivare almeno dal 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato con un periodo di detenzione di almeno due giorni lavorativi. I modelli di margine utilizzati dal partecipante diretto per richiedere il margine di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera c), sono sempre concepiti per raggiungere un livello di prudenza analogo a quello richiesto nelle disposizioni sui requisiti in materia di margini di cui all’ del regolamento (UE) n. 648/2012.
2. Il K-CMG è il terzo importo più elevato del margine totale richiesto su base giornaliera dal partecipante diretto all’impresa di investimento nel corso dei tre mesi precedenti, moltiplicato per un fattore dell’1,3.
3. L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo dell’importo del margine totale richiesto e il metodo di calcolo del K-CMG di cui al paragrafo 2, in particolare se il K-CMG è applicato in base al portafoglio, e le condizioni per soddisfare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera e).
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:2033:oj#art-23