Art. 47
Obiettivi e politiche di gestione del rischio
In vigore dal 27 nov 2019
Obiettivi e politiche di gestione del rischio
Le imprese di investimento comunicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio di cui alle parti tre, quattro e cinque, in conformità dell’, compresa una sintesi delle strategie e dei processi per la gestione di tali rischi e una breve dichiarazione sul rischio approvata dall’organo di gestione dell’impresa di investimento in cui sia descritto sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell’impresa di investimento associato alla strategia aziendale.
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