Art. 46
Ambito di applicazione
In vigore dal 27 nov 2019
Ambito di applicazione
1. Le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, comunicano al pubblico le informazioni indicate nella presente parte lo stesso giorno in cui pubblicano il proprio bilancio di esercizio.
2. Le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, ed emettono strumenti aggiuntivi di classe 1 comunicano al pubblico le informazioni di cui agli lo stesso giorno in cui pubblicano il proprio bilancio di esercizio.
3. Se un’impresa di investimento non soddisfa più tutte le condizioni per qualificarsi come piccola impresa di investimento non interconnessa di cui all’, paragrafo 1, comunica al pubblico le informazioni di cui alla presente parte a partire dall’esercizio finanziario successivo all’esercizio nel corso del quale ha cessato di soddisfare dette condizioni.
4. Le imprese di investimento possono determinare i mezzi e le sedi più appropriati per rispettare pienamente gli obblighi di informativa di cui ai paragrafi 1 e 2. Tutte le comunicazioni sono effettuate, ove possibile, con lo stesso mezzo o nella stessa sede. Se la stessa informazione o un’informazione analoga è divulgata attraverso due o più mezzi, in ciascuno di essi è inserito un riferimento all’informazione simile diffusa con gli altri mezzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:2033:oj#art-46