Art. 44

Riduzione temporanea del requisito di liquidità

In vigore dal 27 nov 2019
Riduzione temporanea del requisito di liquidità 1.   Le imprese di investimento possono, in circostanze eccezionali e previa approvazione dell’autorità competente, ridurre il volume delle attività liquide detenute. 2.   Il rispetto del requisito di liquidità di cui all’, paragrafo 1, è ripristinato entro 30 giorni dalla riduzione iniziale.
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Riduzione temporanea del requisito di liquidità (Art. 44 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo