Art. 44
Riduzione temporanea del requisito di liquidità
In vigore dal 27 nov 2019
Riduzione temporanea del requisito di liquidità
1. Le imprese di investimento possono, in circostanze eccezionali e previa approvazione dell’autorità competente, ridurre il volume delle attività liquide detenute.
2. Il rispetto del requisito di liquidità di cui all’, paragrafo 1, è ripristinato entro 30 giorni dalla riduzione iniziale.
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