Art. 44 · Riduzione temporanea del requisito di liquidità

Art. 44

Riduzione temporanea del requisito di liquidità

In vigore dal 27 nov 2019
Riduzione temporanea del requisito di liquidità 1.   Le imprese di investimento possono, in circostanze eccezionali e previa approvazione dell’autorità competente, ridurre il volume delle attività liquide detenute. 2.   Il rispetto del requisito di liquidità di cui all’, paragrafo 1, è ripristinato entro 30 giorni dalla riduzione iniziale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:2033:oj#art-44