Art. 43
Requisito di liquidità
In vigore dal 27 nov 2019
Requisito di liquidità
1. Le imprese di investimento detengono un volume di attività liquide equivalente ad almeno un terzo dei requisiti relativi alle spese fisse generali calcolati conformemente all’, paragrafo 1.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, dall’applicazione del primo comma del presente paragrafo e ne informano debitamente l’ABE.
Ai fini del primo comma, le attività liquide sono le seguenti, senza limitazione riguardo alla loro composizione:
a)
le attività di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61, alle stesse condizioni relative ai criteri di ammissibilità e agli stessi coefficienti di scarto applicabili di quelle previste da tali articoli;
b)
le attività di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/61, fino a un importo assoluto di 50 milioni di EUR o all’importo equivalente in valuta nazionale, alle stesse condizioni relative ai criteri di ammissibilità, ad eccezione della soglia di 500 milioni di EUR di cui all’, paragrafo 1, di tale regolamento, e agli stessi coefficienti di scarto applicabili di quelle previste al medesimo articolo;
c)
gli strumenti finanziari non contemplati al presente comma, lettere a) e b), negoziati in una sede di negoziazione e per i quali esiste un mercato liquido quale definito all’, paragrafo 1, punto 17), del regolamento (UE) n. 600/2014 e agli articoli da 1 a 5 del regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione (26), soggetti a un coefficiente di scarto del 55 %;
d)
i depositi a breve termine non vincolati presso un ente creditizio.
2. Il contante, i depositi a breve termine e gli strumenti finanziari appartenenti ai clienti, anche se detenuti a nome dell’impresa di investimento, non sono trattati come attività liquide ai fini del paragrafo 1.
3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, e le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, ma che non svolgono nessuna delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE possono includere nelle proprie attività liquide anche crediti commerciali e onorari o commissioni da ricevere entro 30 giorni, se tali crediti soddisfano le condizioni seguenti:
a)
rappresentano al massimo fino a un terzo dei requisiti minimi di liquidità di cui al presente articolo, paragrafo 1;
b)
non vanno conteggiati in relazione ai requisiti di liquidità aggiuntiva previsti dall’autorità competente per i rischi specifici dell’impresa conformemente all’, paragrafo 2, lettera k), della direttiva (UE) 2019/2034;
c)
sono soggetti a un coefficiente di scarto del 50 %.
4. Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, l’ABE, in consultazione con l’ESMA, emana orientamenti che precisano ulteriormente i criteri che le autorità competenti possono prendere in considerazione nell’esentare dal requisito di liquidità le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1.
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