Art. 42
Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni
In vigore dal 27 nov 2019
Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni
1. Le disposizioni della presente parte non si applicano ai negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l’altra controparte è una controparte non finanziaria;
b)
entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo del rischio;
c)
l’operazione può essere valutata come atta ad attenuare i rischi direttamente connessi all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo interessato.
2. Le imprese di investimento informano l’autorità competente prima di avvalersi dell’esenzione di cui al paragrafo 1.
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