Art. 41

Esclusioni

In vigore dal 27 nov 2019
Esclusioni 1.   Le esposizioni seguenti sono escluse dal soddisfacimento dei requisiti di cui all’: a) le esposizioni che sono interamente dedotte dai fondi propri dell’impresa di investimento; b) le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento dei servizi di pagamento, delle operazioni in valuta estera, delle operazioni su titoli e della prestazione di servizi di trasferimento di denaro; c) le esposizioni che rappresentano crediti nei confronti di: i) amministrazioni centrali, banche centrali, enti pubblici, organizzazioni internazionali o banche multilaterali di sviluppo e le esposizioni garantite da o attribuibili a tali soggetti, qualora a tali esposizioni sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma degli articoli da 114 a 118 del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) amministrazioni regionali e autorità locali dei paesi membri dello Spazio economico europeo; iii) controparti centrali e contributi a fondi di garanzia verso controparti centrali. 2.   Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte dall’applicazione dell’ le esposizioni seguenti: a) le obbligazioni garantite; b) le esposizioni assunte da un’impresa di investimento nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell’impresa madre o di sue filiazioni, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata conformemente all’ del presente regolamento o al regolamento (UE) n. 575/2013, siano soggette a vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo conformemente all’ del presente regolamento o siano soggette a vigilanza in conformità di norme equivalenti in vigore in un paese terzo, e sempre che siano soddisfatte le condizioni seguenti: i) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell’impresa madre; e ii) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa madre coprono anche il soggetto del settore finanziario.
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Esclusioni (Art. 41 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo