Art. 37

Limiti in relazione al rischio di concentrazione e superamento del valore dell’esposizione

In vigore dal 27 nov 2019
Limiti in relazione al rischio di concentrazione e superamento del valore dell’esposizione 1.   Per un’impresa di investimento, il limite in relazione al rischio di concentrazione del valore dell’esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi è pari al 25 % dei fondi propri. Se il singolo cliente è un ente creditizio o un’impresa di investimento, o se il gruppo di clienti connessi include uno o più enti creditizi o imprese di investimento, il limite in relazione al rischio di concentrazione è pari al 25 % dei fondi propri dell’impresa di investimento o a 150 milioni di EUR, se tale importo è superiore, purché, per la somma dei valori delle esposizioni verso tutti i clienti connessi che non sono enti creditizi o imprese di investimento, il limite al rischio di concentrazione resti al 25 % dei fondi propri dell’impresa di investimento. Se l’importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25 % dei fondi propri dell’impresa di investimento, il limite al rischio di concentrazione non supera il 100 % dei fondi propri dell’impresa di investimento. 2.   In caso di superamento dei limiti di cui al paragrafo 1, l’impresa di investimento adempie all’obbligo di notifica di cui all’ e soddisfa un requisito di fondi propri in relazione al superamento del valore dell’esposizione conformemente all’. Le imprese di investimento calcolano il superamento del valore dell’esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi secondo la formula seguente: superamento del valore dell’esposizione = EV – L dove: EV = valore dell’esposizione calcolato secondo le modalità di cui all’; L = limite in relazione al rischio di concentrazione quale determinato al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Il valore dell’esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera: a) il 500 % dei fondi propri dell’impresa di investimento, qualora siano trascorsi al massimo dieci giorni dal momento in cui si è verificato il superamento; b) in forma aggregata, il 600 % dei fondi propri dell’impresa di investimento, per qualsiasi superamento protrattosi per oltre dieci giorni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:2033:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Limiti in relazione al rischio di concentrazione e superamento del valore dell’esposizione (Art. 37 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo