Art. 37
Limiti in relazione al rischio di concentrazione e superamento del valore dell’esposizione
In vigore dal 27 nov 2019
Limiti in relazione al rischio di concentrazione e superamento del valore dell’esposizione
1. Per un’impresa di investimento, il limite in relazione al rischio di concentrazione del valore dell’esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi è pari al 25 % dei fondi propri.
Se il singolo cliente è un ente creditizio o un’impresa di investimento, o se il gruppo di clienti connessi include uno o più enti creditizi o imprese di investimento, il limite in relazione al rischio di concentrazione è pari al 25 % dei fondi propri dell’impresa di investimento o a 150 milioni di EUR, se tale importo è superiore, purché, per la somma dei valori delle esposizioni verso tutti i clienti connessi che non sono enti creditizi o imprese di investimento, il limite al rischio di concentrazione resti al 25 % dei fondi propri dell’impresa di investimento.
Se l’importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25 % dei fondi propri dell’impresa di investimento, il limite al rischio di concentrazione non supera il 100 % dei fondi propri dell’impresa di investimento.
2. In caso di superamento dei limiti di cui al paragrafo 1, l’impresa di investimento adempie all’obbligo di notifica di cui all’ e soddisfa un requisito di fondi propri in relazione al superamento del valore dell’esposizione conformemente all’.
Le imprese di investimento calcolano il superamento del valore dell’esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi secondo la formula seguente:
superamento del valore dell’esposizione = EV – L
dove:
EV = valore dell’esposizione calcolato secondo le modalità di cui all’;
L = limite in relazione al rischio di concentrazione quale determinato al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il valore dell’esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera:
a)
il 500 % dei fondi propri dell’impresa di investimento, qualora siano trascorsi al massimo dieci giorni dal momento in cui si è verificato il superamento;
b)
in forma aggregata, il 600 % dei fondi propri dell’impresa di investimento, per qualsiasi superamento protrattosi per oltre dieci giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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