Art. 36

Calcolo del valore dell’esposizione

In vigore dal 27 nov 2019
Calcolo del valore dell’esposizione 1.   Le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, calcolano il valore dell’esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi ai fini della presente parte sommando tra loro gli elementi seguenti: a) la differenza positiva tra le posizioni lunghe dell’impresa di investimento rispetto alle posizioni corte in tutti gli strumenti finanziari del portafoglio di negoziazione emessi dal cliente in questione, calcolando la posizione netta per ciascuno strumento conformemente alle disposizioni di cui all’, lettere a), b) e c); b) il valore dell’esposizione dei contratti e delle operazioni di cui all’, paragrafo 1, con il cliente in questione, calcolato secondo il metodo di cui all’. Ai fini del primo comma, lettera a), un’impresa di investimento che, ai fini del requisito relativo al fattore K RtM, calcola i requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione secondo il metodo di cui all’, calcola la posizione netta ai fini del rischio di concentrazione di tali posizioni conformemente alle disposizioni di cui all’, lettera a). Ai fini del primo comma, lettera b), del presente paragrafo un’impresa di investimento che, ai fini del K-TCD, calcola i requisiti di fondi propri applicando i metodi di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento, calcola il valore dell’esposizione dei contratti e delle operazioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, applicando i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Il valore delle esposizioni verso un gruppo di clienti connessi è calcolato sommando le esposizioni verso i singoli clienti all’interno del gruppo, che sono trattate come un’unica esposizione. 3.   Nel calcolare il valore delle esposizioni verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per identificare le attività sottostanti nelle operazioni pertinenti e la controparte delle esposizioni sottostanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:2033:oj#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Calcolo del valore dell’esposizione (Art. 36 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo