Art. 34
Trattamento prudenziale delle attività esposte ad attività associate ad obiettivi ambientali o sociali
In vigore dal 27 nov 2019
Trattamento prudenziale delle attività esposte ad attività associate ad obiettivi ambientali o sociali
1. L’ABE, previa consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, valuta, sulla base dei dati disponibili e delle conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile della Commissione, se un trattamento prudenziale dedicato delle attività esposte ad attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali, sotto forma di fattori K adeguati o di coefficienti applicati a fattori K adeguati, sia giustificato da una prospettiva prudenziale. In particolare l’ABE valuta gli elementi seguenti:
a)
le opzioni metodologiche per valutare le esposizioni delle classi di attività verso attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali;
b)
i profili di rischio specifici delle attività esposte ad attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali;
c)
i rischi collegati al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative quali la mitigazione dei cambiamenti climatici;
d)
i potenziali effetti sulla stabilità finanziaria di un trattamento prudenziale dedicato delle attività esposte ad attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali.
2. L’ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 26 dicembre 2021.
3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 2 la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa.
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