Art. 35
Obbligo di monitoraggio
In vigore dal 27 nov 2019
Obbligo di monitoraggio
1. Le imprese di investimento monitorano e controllano il proprio rischio di concentrazione in conformità della presente parte, per mezzo di valide procedure amministrative e contabili e di solidi meccanismi di controllo interno.
2. Ai fini della presente parte, i termini «ente creditizio» e «impresa di investimento» includono le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che, se fossero stabilite nell’Unione, sarebbero enti creditizi o imprese di investimento ai sensi del presente regolamento e che siano state autorizzate in un paese terzo che applica requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione.
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