Art. 38
Obbligo di notifica
In vigore dal 27 nov 2019
Obbligo di notifica
1. In caso di superamento dei limiti di cui all’, le imprese di investimento comunicano senza indugio alle autorità competenti il relativo importo, il nome del singolo cliente in questione e, ove applicabile, il nome del gruppo di clienti connessi in questione.
2. Le autorità competenti possono concedere all’impresa di investimento un periodo di tempo limitato per conformarsi al limite di cui all’.
Storico versioni
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