Art. 40
Procedure volte a impedire alle imprese di investimento l’elusione del requisito di fondi propri K-CON
In vigore dal 27 nov 2019
Procedure volte a impedire alle imprese di investimento l’elusione del requisito di fondi propri K-CON
1. Le imprese di investimento non trasferiscono temporaneamente le esposizioni che superano il limite stabilito all’, paragrafo 1, spostandole in un’altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, non effettuano operazioni artificiali al fine di chiudere l’esposizione nel periodo di 10 giorni di cui all’ e non ne creano nuove.
2. Le imprese di investimento applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento di cui al paragrafo 1 sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.
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