Art. 50
Requisiti di fondi propri
In vigore dal 27 nov 2019
Requisiti di fondi propri
Per quanto riguarda l’osservanza dei requisiti di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, e all’ della direttiva (UE) 2019/2034, le imprese di investimento pubblicano le informazioni seguenti in conformità dell’ del presente regolamento:
a)
la descrizione sintetica del metodo adottato dall’impresa di investimento nella valutazione dell’adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;
b)
su richiesta dell’autorità competente, i risultati del processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno dell’impresa di investimento, inclusa la composizione dei fondi propri aggiuntivi sulla base del processo di revisione prudenziale di cui all’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2019/2034;
c)
i requisiti di fondi propri relativi ai fattori K calcolati, conformemente all’ del presente regolamento, in forma aggregata per l’RtM, l’RtF e l’RtC, sulla base della somma dei fattori K applicabili; e
d)
il requisito relativo alle spese fisse generali determinato conformemente all’ del presente regolamento.
Storico versioni
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