Art. 52
Politica di investimento
In vigore dal 27 nov 2019
Politica di investimento
1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento che non rispettano i criteri di cui all’, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 comunichino quanto segue conformemente all’ del presente regolamento:
a)
la proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute, direttamente o indirettamente, dall’impresa di investimento, ripartiti per Stato membro e settore;
b)
una descrizione completa del comportamento di voto nelle riunioni generali delle società le cui azioni o quote sono detenute a norma del paragrafo 2, una motivazione di voto nonché il rapporto delle proposte presentate dall’organo amministrativo o di gestione della società che l’impresa di investimento ha approvato; e
c)
una spiegazione del ricorso alle imprese di consulenza in materia di voto;
d)
gli orientamenti di voto relativi alle società le cui azioni o quote sono detenute a norma del paragrafo 2.
L’obbligo di informativa di cui al primo comma, lettera b), non si applica se le disposizioni contrattuali di tutti gli azionisti rappresentati dall’impresa di investimento nell’assemblea degli azionisti non autorizzano l’impresa di investimento a votare a loro nome a meno che gli azionisti non diano ordini di voto espliciti dopo aver ricevuto l’ordine del giorno della riunione.
2. L’impresa di investimento di cui al paragrafo 1 si conforma a detto paragrafo soltanto in relazione a ciascuna società le cui azioni o quote sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e soltanto in relazione alle azioni o quote a cui sono connessi diritti di voto in cui la proporzione dei diritti di voto che l’impresa di investimento detiene, direttamente o indirettamente, supera la soglia del 5 % di tutti i diritti di voto inerenti alle azioni o quote emesse dalla società. I diritti di voto sono calcolati sulla base di tutte le azioni o quote cui sono connessi i diritti di voto, anche se il loro esercizio è sospeso.
3. L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i modelli per le informazioni di cui al paragrafo 1.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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