Art. 21

Misure di conservazione della natura

In vigore dal 20 giu 2019
Misure di conservazione della natura Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’, paragrafo 2, in relazione alla protezione di specie e habitat sensibili, può stabilire in particolare: a) elenchi di specie e habitat sensibili particolarmente minacciati da attività di pesca nella regione considerata, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili; b) il ricorso ad altre misure aggiuntive o alternative rispetto a quelle di cui all’allegato XIII al fine di ridurre al minimo le catture accidentali delle specie di cui all’; c) informazioni sull’efficacia delle misure di mitigazione esistenti e sulle modalità di monitoraggio applicate; d) misure per ridurre al minimo gli impatti degli attrezzi da pesca sugli habitat sensibili; e) restrizioni per il funzionamento di determinati attrezzi o un divieto totale di utilizzo di determinati attrezzi da pesca in una data zona nel caso in cui tali attrezzi costituiscano una minaccia per lo stato di conservazione di specie in tale zona, di cui agli , o di altri habitat sensibili.
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