Art. 23
Progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti
In vigore dal 20 giu 2019
Progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ del presente regolamento e all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 per integrare il presente regolamento definendo progetti pilota intesi a mettere a punto un sistema di documentazione completa delle catture e dei rigetti sulla base di obiettivi e target misurabili, ai fini di una gestione delle attività di pesca basata sui risultati.
2. I progetti pilota di cui al paragrafo 1 possono derogare alle misure stabilite nella parte B degli allegati da V a XI per una zona specifica e per un periodo massimo di un anno, purché si possa dimostrare che tali progetti pilota contribuiscono a conseguire gli obiettivi ed i target di cui agli , e, in particolare, mirano a migliorare la selettività dell’attrezzo da pesca o della pratica di pesca in questione o ne riducono in altro modo l’impatto ambientale. Tale periodo di un anno può essere prorogato per un ulteriore anno alle stesse condizioni. È limitato a non oltre il 5 % delle imbarcazioni in tale mestiere per ciascuno Stato membro.
3. Quando presentano raccomandazioni comuni per l’istituzione dei progetti pilota di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell’adozione di tali progetti. Lo CSTEP valuta le raccomandazioni comuni e rende pubblica la valutazione. Entro sei mesi dalla conclusione del progetto, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente i risultati, compresa una valutazione dettagliata dei cambiamenti nella selettività e degli altri impatti ambientali.
4. Lo CSTEP valuta la relazione di cui al paragrafo 3. In caso di valutazione positiva del contributo del nuovo attrezzo o della nuova pratica ai fini dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, la Commissione può presentare una proposta conformemente al TFUE per consentire l’uso generalizzato di tale attrezzo o pratica. La valutazione dello CSTEP è resa pubblica.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento definendo le specifiche tecniche di un sistema per la documentazione completa delle catture e dei rigetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1241:oj#art-23