Art. 3

Obiettivi

In vigore dal 20 giu 2019
Obiettivi 1.   In quanto strumenti destinati a sostenere l’attuazione della PCP, le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati nelle disposizioni applicabili dell’ del regolamento (UE) n. 1380/2013. 2.   Le misure tecniche contribuiscono in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) ottimizzare i modelli di sfruttamento al fine di proteggere le aggregazioni di novellame e di riproduttori di risorse biologiche marine; b) garantire che le catture accidentali di specie marine sensibili, incluse quelle elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, che derivano dalle attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate, in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione delle specie; c) garantire, anche grazie all’impiego di incentivi adeguati, che gli impatti ambientali negativi della pesca sugli habitat marini siano ridotti al minimo; d) introdurre misure di gestione della pesca che consentano di conformarsi alle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2008/56/CE, segnatamente ai fini del conseguimento del buono stato ecologico in linea con l’, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, e alla direttiva 2009/147/CE.
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