Art. 3
Obiettivi
In vigore dal 20 giu 2019
Obiettivi
1. In quanto strumenti destinati a sostenere l’attuazione della PCP, le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati nelle disposizioni applicabili dell’ del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. Le misure tecniche contribuiscono in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a)
ottimizzare i modelli di sfruttamento al fine di proteggere le aggregazioni di novellame e di riproduttori di risorse biologiche marine;
b)
garantire che le catture accidentali di specie marine sensibili, incluse quelle elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, che derivano dalle attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate, in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione delle specie;
c)
garantire, anche grazie all’impiego di incentivi adeguati, che gli impatti ambientali negativi della pesca sugli habitat marini siano ridotti al minimo;
d)
introdurre misure di gestione della pesca che consentano di conformarsi alle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2008/56/CE, segnatamente ai fini del conseguimento del buono stato ecologico in linea con l’, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, e alla direttiva 2009/147/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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