Art. 4
Target
In vigore dal 20 giu 2019
Target
1. Le misure tecniche mirano a garantire:
a)
che le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano ridotte per quanto possibile conformemente all’, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)
che le catture accidentali di mammiferi marini, rettili marini, uccelli marini e altre specie non sfruttate a fini commerciali non superino i livelli stabiliti dalla legislazione dell’Unione e dagli accordi internazionali per essa vincolanti;
c)
che gli impatti ambientali delle attività di pesca sugli habitat dei fondali marini siano conformi all’, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. La portata dei progressi compiuti verso i target suddetti è valutata nell’ambito del processo di rendicontazione di cui all’.
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