Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 giu 2019
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica sia alle attività esercitate da pescherecci dell’Unione e da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nelle zone di pesca di cui all’, sia alle attività esercitate nelle acque dell’Unione da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi. 2.   Gli si applicano anche alla pesca ricreativa. Qualora la pesca ricreativa abbia un impatto significativo in una particolare regione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’ e in conformità dell’ al fine di modificare il presente regolamento prevedendo che le pertinenti disposizioni dell’ o le parti A o C degli allegati da V a X si applichino anche alla pesca ricreativa. 3.   Fatte salve le condizioni di cui agli , le misure tecniche stabilite nel presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca esercitate esclusivamente a fini di: a) ricerca scientifica, e b) ripopolamento diretto o trapianto di specie marine.
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