Art. 7
Attrezzi da pesca e metodi vietati
In vigore dal 20 giu 2019
Attrezzi da pesca e metodi vietati
1. È vietato catturare o raccogliere specie marine con i metodi seguenti:
a)
sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;
b)
corrente elettrica, eccetto la rete da traino con impiego di impulso elettrico, che è consentita soltanto ai sensi delle specifiche disposizioni della parte D dell’allegato V;
c)
esplosivi;
d)
martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione;
e)
dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi affini;
f)
croci di Sant’Andrea e attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo e specie affini;
g)
qualsiasi tipo di proiettile, a eccezione di quelli utilizzati per uccidere tonni imprigionati o catturati con una tonnara fissa e quelli delle fiocine manuali e dei fucili subacquei utilizzati nella pesca ricreativa senza respiratore subacqueo (aqualung) e dall’alba al tramonto.
2. In deroga all’, il presente articolo si applica alle navi dell’Unione in acque internazionali e nelle acque di paesi terzi, salvo altrimenti disposto, nello specifico, dalle norme adottate dalle organizzazioni multilaterali della pesca, in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, o da un paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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