Art. 8

Restrizioni generali applicabili all’uso di attrezzi trainati

In vigore dal 20 giu 2019
Restrizioni generali applicabili all’uso di attrezzi trainati 1.   Ai fini degli allegati da V a XI, per dimensione di maglia di un attrezzo trainato di cui ai medesimi allegati si intende la dimensione minima delle maglie di qualsiasi sacco e avansacco a bordo di un peschereccio e fissato o tale da poter essere fissato a una rete da traino. Il presente paragrafo non si applica ai dispositivi utilizzati per fissare i sensori di monitoraggio dell’attrezzo o qualora tali dispositivi siano usati in combinazione con sistemi di esclusione dei pesci e delle tartarughe. Ulteriori deroghe per migliorare la selettività delle specie marine in funzione della taglia o della specie possono essere previste in un atto delegato adottato in conformità dell’. 2.   Il paragrafo 1 non si applica alle draghe. Tuttavia, durante un viaggio in cui si trasportano draghe a bordo si applica quanto segue: a) è vietato trasbordare organismi marini; b) nel Mar Baltico è vietato conservare a bordo o sbarcare qualsiasi quantitativo di organismi marini, salvo nel caso in cui almeno l’85 % del loro peso vivo sia costituito da molluschi e/o Furcellaria lumbricalis; c) in tutti gli altri bacini marittimi, fatta eccezione per il Mar Mediterraneo, ove si applica l’ del regolamento (CE) n. 1967/2006, è vietato conservare a bordo o sbarcare qualsiasi quantitativo di organismi marini, salvo nel caso in cui almeno il 95 % del loro peso vivo sia costituito da molluschi bivalvi, gasteropodi e spugne. La lettera b) e c) del presente paragrafo non si applicano alle catture non intenzionali di specie soggette all’obbligo di sbarco di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. 3.   Nel caso in cui più reti siano trainate simultaneamente da uno o più pescherecci, ogni rete è dotata della stessa dimensione nominale di maglia. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo15 e in conformità dell’ e in deroga al presente paragrafo, qualora l’utilizzo di varie reti aventi una dimensione di maglia diversa produca benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine tali da essere almeno equivalenti a quelli risultanti dai metodi di pesca esistenti. 4.   È vietato usare dispositivi che ostruiscano le maglie del sacco o di una qualsiasi parte di un attrezzo trainato o ne riducano di fatto l’apertura in altro modo, nonché tenere a bordo dispositivi specificatamente destinati a tale scopo. Il presente paragrafo non esclude l’uso di specifici dispositivi che consentano di ridurre l’usura degli attrezzi trainati, di rinforzarli o di limitare la fuga delle catture nella parte anteriore degli attrezzi trainati. 5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano disposizioni dettagliate in ordine alle specifiche dei sacchi e dei dispositivi di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono basati sui migliori pareri tecnici e scientifici disponibili e possono definire: a) restrizioni relative allo spessore del filo ritorto; b) restrizioni relative alla circonferenza dei sacchi; c) restrizioni applicabili all’uso dei materiali delle reti; d) struttura e fissaggio dei sacchi; e) dispositivi autorizzati destinati a ridurre l’usura; e f) dispositivi autorizzati destinati a limitare la fuga delle catture. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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