Art. 15

Misure tecniche regionali

In vigore dal 20 giu 2019
Misure tecniche regionali 1.   Le misure tecniche stabilite a livello regionale figurano nei seguenti allegati: a) nell’allegato V per il Mare del Nord; b) nell’allegato VI per le acque nordoccidentali; c) nell’allegato VII per le acque sudoccidentali; d) nell’allegato VIII per il Mar Baltico; e) nell’allegato IX per il Mar Mediterraneo; f) nell’allegato X per il Mar Nero; g) nell’allegato XI per le acque dell’Unione nell’Oceano indiano e nell’Atlantico occidentale; h) nell’allegato XIII per le specie sensibili. 2.   Per tenere conto delle specificità regionali delle pertinenti attività di pesca, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ del presente regolamento e all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di modificare, integrare o abrogare le misure tecniche stabilite negli allegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ovvero di derogarvi, anche nell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel contesto dell’, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013. La Commissione adotta tali atti delegati sulla base di una raccomandazione comune presentata in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei pertinenti articoli del capo III del presente regolamento. 3.   Ai fini dell’adozione di tali atti delegati, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro 24 mesi e successivamente 18 mesi dopo ciascuna presentazione della relazione di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento. Gli Stati membri possono altresì presentare tali raccomandazioni quando lo ritengano necessario. 4.   Le misure tecniche adottate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo: a) mirano a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli del presente regolamento; b) puntano a soddisfare le condizioni e a realizzare gli obiettivi fissati in altri pertinenti atti dell’Unione adottati nel settore della PCP, in particolare nei piani pluriennali di cui agli del regolamento (UE) n. 1380/2013; c) sono basate sui principi di buona governance di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013; d) producono come minimo benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine almeno equivalenti, per quanto riguarda in particolare i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili, alle misure di cui al paragrafo 1. Si prende altresì in considerazione l’impatto potenziale delle attività di pesca sull’ecosistema marino. 5.   L’applicazione delle condizioni relative alle specifiche sulla dimensione di maglia di cui all’ e alla parte B degli allegati da V a XI non comporta un deterioramento delle norme in materia di selettività, in particolare in termini di un aumento nelle catture di novellame, esistente al 14 agosto 2019 e mira a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli . 6.   Nelle raccomandazioni comuni presentate ai fini dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 2, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell’adozione di tali misure. 7.   La Commissione può chiedere allo CSTEP di valutare le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2.
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