Art. 17
Zone di divieto o di limitazione della pesca per la protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori
In vigore dal 20 giu 2019
Zone di divieto o di limitazione della pesca per la protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori
Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’, paragrafo 2, in relazione alla parte C degli allegati da V a VIII e X e alla parte B dell’allegato XI o per istituire nuove zone di divieto o di limitazione della pesca include i seguenti elementi in relazione alle zone suddette:
a)
l’obiettivo del divieto;
b)
l’estensione geografica della zona e la durata del divieto;
c)
le restrizioni applicabili a specifici attrezzi; e
d)
le disposizioni in materia di controllo e monitoraggio.
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