Art. 19
Fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca
In vigore dal 20 giu 2019
Fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca
1. Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’, paragrafo 2, in relazione all’istituzione di fermi in tempo reale onde assicurare la protezione di specie sensibili o di aggregazioni di novellame o riproduttori o di specie di molluschi include i seguenti elementi:
a)
l’estensione geografica della zona e la durata del fermo;
b)
le specie e le soglie che fanno scattare il fermo;
c)
l’uso di attrezzi altamente selettivi affinché sia autorizzato l’accesso a zone altrimenti vietate alla pesca; e
d)
le disposizioni in materia di controllo e monitoraggio.
2. Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’, paragrafo 2, in relazione alle disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca include i seguenti elementi:
a)
le specie e le soglie che fanno scattare un obbligo di cambiamento;
b)
la distanza a cui un’imbarcazione si porta dalla precedente posizione di pesca.
Storico versioni
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